L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, con esclusione del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico come l'assegno di mantenimento, sia nel caso dell'assegno divorzile.
Cosa serve
Contattare sempre l'ufficio
Cosa si ottiene
Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Tempi e scadenze
Entro 6 mesi
Quanto costa
Diritti di segreteria € 16,00
Procedure collegate all'esito
Separazione/cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Territorio Comunale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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