Secondo quanto disposto dal D.M.14/02/1992 così come modificato dal D.M. 16/11/1992, le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso ,deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un segretario comunale o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro , il numero di fogli che lo compongono.
La bollatura viene effettuata ordinariamente entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.
L'organizzazione ha l'onere di procedere al ritiro del registro.