L’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”. Il coltivatore diretto è un imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, comodatario, assegnatario e/o all’allevamento ed alle attività connesse (leggi nn. 1047/1957, 454/1961, 9/1963, 590/1965, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni).