Trattandosi di un rapporto fondato sulla fiducia, è possibile scegliere un medico tra quelli convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale del proprio ambito comunale, purché non abbia superato il massimale di scelte, salvo particolari deroghe.
Il cittadino può cambiare medico effettuando una nuova scelta.
Qualora il medico non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può ricusarlo, motivandone la revoca per iscritto.