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Dichiarazione di nascita

CONTENUTO IN MANUTENZIONE

La dichiarazione di nascita, obbligatoria per legge, è l’iscrizione del neonato nei registri di Stato Civile e la contestuale iscrizione anagrafica.

Chi

  1. La madre o il padre se coniugati. Entrambi i genitori se non sono coniugati;
  2. persona con procura speciale;
  3. un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto;

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. (DPR 396/2000, art. 30, comma 1).

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dai propri genitori anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Come

Presentando:

  1. documento d’identità del dichiarante;
  2. attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;

Attribuzione del cognome

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più nomi, anche separati, per un massimo di tre.

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i nomi che precedono la virgola.

È vietato attribuire nomi ridicoli o vergognosi, un cognome come nome, o attribuire il nome del padre, del fratello o della sorella viventi.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 ed in attesa di uno specifico intervento legislativo in materia, allo stato attuale è possibile, in presenza dell’accordo dei genitori, attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno. In caso di disaccordo sarà attribuito il cognome paterno.

Non è possibile, ad oggi, anteporre il cognome materno a quello paterno né attribuire in via esclusiva quello materno (salvo i casi già previsti da apposita normativa).

Se i genitori sono cittadini stranieri l’attribuzione del nome e/o del cognome dovrà essere dichiarata dagli stessi (Legge 218/95).

Quando

La dichiarazione di nascita puo’ essere resa:

  1. entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuta la nascita. Il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro ove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto verrà poi inviato dalla direzione sanitaria al Comune ove è avvenuta la nascita entro 10 giorni, oppure, su richiesta, al Comune di residenza dei genitori o al Comune indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in Comuni diversi;

  2. entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune di residenza della madre. Se la denuncia di nascita viene fatta nel Comune di residenza del padre (diverso da quello della madre) il bambino sarà comunque inserito nello stato di famiglia della madre (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) ad eccezione del caso in cui la madre non abbia residenza in Italia.

La dichiarazione resa oltre il termine di 10 giorni dall’evento, prevede espressamente che vengano dichiarate le motivazioni del ritardo.

Nel caso di bimbo nato morto oppure nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al Comune di nascita.


Orari di ricevimento al pubblico

Lunedì 15.30 – 17.00
Martedì 8.30 – 11.00
Giovedì 15.30 – 17.00
Venerdì 8.30 – 11.00

A seguito delle attuali linee guida per l’emergenza Covid-19, il ricevimento al pubblico è previsto previa prenotazione telefonica nei giorni e negli orari di seguito indicati.


Contatti

Ufficio di Stato Civile